IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge: Art. 1. Disciplina del rapporto di impiego a tempo parziale 1. La Regione costituisce rapporti di impiego a tempo parziale secondo le disposizioni previste dalla presente legge. 2. Per quanto non diversamente stabilito, il rapporto di impiego a tempo parziale e' regolato dalla disciplina di cui alla Legge 29 dicembre 1988, n. 554 e alle successive modifiche e integrazioni nonche', in quanto applicabile, dalla normativa regionale sul rapporto a tempo pieno.