IL CONSIGLIO REGIONALE
                            HA APPROVATO
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
         Disciplina del rapporto di impiego a tempo parziale
 
   1.  La  Regione  costituisce  rapporti di impiego a tempo parziale
secondo le disposizioni previste dalla presente legge.
   2. Per quanto non diversamente stabilito, il rapporto di impiego a
tempo parziale e' regolato dalla disciplina  di  cui  alla  Legge  29
dicembre  1988,  n.  554  e  alle successive modifiche e integrazioni
nonche',  in  quanto  applicabile,  dalla  normativa  regionale   sul
rapporto a tempo pieno.